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INDENNITA’ COVID-19 LAVORATORI DOMESTICI
Con decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34 (pubblicato in G.U. n.128 del 19-05-2020), tenuto conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica legata al diffondersi del virus Covid - 19, per i mesi di aprile e maggio è stata prevista un'indennità destinata ai lavoratori domestici (LD), pari a 500 euro per ciascun mese, da erogarsi in una unica soluzione.
L'indennità LD verrà erogata sulla base della domanda presentata attraverso le funzioni messe a disposizione sul sito web dell'Istituto. Accedendo alle funzioni disponibili nel menù di sinistra si potranno comunicare le informazioni necessarie per l'istruttoria della domanda. La domanda può essere presentata anche attraverso uno degli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.  

Chi può chiedere l'indennità

L'indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:  
  • avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell'INPS;
  • i contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da INPS, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico;
  • la durata complessiva dell'orario di lavoro, prevista dall'insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali; questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a INPS dal Datore di Lavoro entro la predetta data;
  • che non sono titolari di pensione ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • che non sono titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente;
  • che non sono percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19 di cui al decreto-legge 17 marzo 2020 numero 18 e al decreto-legge 19 maggio 2020, numero 34.



Cumulo dell'indennità per lavoratori domestici con le misure di sostegno alla povertà fino ad un massimo di 500 euro


In caso di soggetti che percepiscono una misura di contrasto alla povertà (esempio Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza), l'indennità è riconosciuta comunque fino al raggiungimento della somma di 500 euro mensili ad integrazione della somma percepita a titolo di RDC/PDC.

Come compilare la domanda

Per compilare la domanda occorre avere a disposizione il codice IBAN, intestato al richiedente, sul quale avverrà l'accredito dell'importo dovuto in caso di esito positivo della istruttoria. In alternativa può essere selezionata la modalità di pagamento tramite bonifico domiciliato con riscossione diretta della somma spettante presso uno qualsiasi degli uffici postali sul territorio nazionale.
Nel caso in cui non si disponga di una residenza sul territorio nazionale è necessario comunicare nella domanda anche il proprio domicilio in Italia.

È possibile compilare la domanda e lasciarla nello stato di «bozza» fino a quando non si ritiene che i dati inseriti siano completi e corretti. Tuttavia, è importante tenere presente che la domanda nello stato «bozza» non verrà lavorata. La domanda nello stato di bozza sarà salvata negli archivi dell'Istituto ma non sarà lavorata. Affinché possa essere avviato il processo di lavorazione è necessario che il richiedente confermi i dati inseriti e trasformi la domanda da «bozza» a «presentata».

Alla presentazione della domanda sarà rilasciata al richiedente una ricevuta con un numero identificativo, ma senza il numero di protocollo ed il riferimento della sede INPS di competenza. La protocollazione avverrà in un secondo momento e sarà inviata al richiedente una notifica per avvisare che ricollegandosi alla sezione Consultazione pratica e pagamenti potrà scaricare la ricevuta completa del numero di protocollo e del riferimento della sede INPS.
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